Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di concorrere, nell'attesa dell'approvazione della riforma dei codici penale e di procedura penale, all'accelerazione e alla semplificazione dell'amministrazione della giustizia penale, notoriamente appesantita da tempi lunghi anche connessi con gli adempimenti formali. Questi tempi lunghi sovente portano alla prescrizione del reato, che rappresenta, insieme, una sconfitta dello Stato, il quale non riesce ad accertare la verità ed, eventualmente, a riaffermare la propria pretesa punitiva, e una beffa per le vittime. Tutto ciò contribuisce ad allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni e dalla giustizia e ad accrescerne il sentimento di insicurezza. D'altra parte, nelle dichiarazioni programmatiche il Presidente del Consiglio dei ministri indicò come obiettivo di legislatura quello del dimezzamento in cinque anni della pendenza giudiziaria: è evidente che, se non si inizia subito, il raggiungimento di quell'obiettivo diventa sempre più difficile.
      Su questo versante, con la presente proposta di legge si vogliono anticipare le grandi riforme e introdurre modifiche, parziali ma assai significative, a costo zero, cioè che non necessitano di risorse economiche.
      A tale obiettivo si soddisfa con disposizioni modificative del codice di procedura penale, volte a rendere più spedito e

 

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certo il regime delle notificazioni e della contumacia, a consentire l'appellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero, per ovvie ragioni di parità tra le parti, nonché a semplificare il regime delle inammissibilità delle impugnazioni e la redazione delle sentenze di conferma.
      Con le disposizioni di modifica del codice penale si ripristina il pregresso regime della prescrizione, i cui termini sono stati eccessivamente abbreviati dalla normativa approvata nella precedente legislatura. Questa disposizione, insieme a quella che sospende i termini della prescrizione durante la contumacia, mira invece a conseguire l'altro obiettivo della serietà della giustizia penale consentendo l'effettività della decisione e, se del caso, anche della sanzione. Per quanto riguarda, poi, le contravvenzioni, si facilita l'accesso all'oblazione e le si devolve alla competenza del giudice di pace, con un forte effetto deflativo del carico di lavoro dei tribunali e, quindi, con l'accelerazione della relativa definizione.
      All'esigenza di riportare al regime previgente anche la normativa in materia di recidiva e di falso in bilancio, conseguente alla volontà di escludere ogni favore intuitu personae, rispondono gli articoli 8 e 9.
      La presente proposta di legge integra la proposta di legge atto Camera n. 1392, presentata dallo stesso primo firmatario e da numerosi parlamentari firmatari anche di questa proposta di legge, che, da una parte, prevede l'abrograzione di alcune leggi che favoriscono la carcerazione, come la cosiddetta «ex Cirielli» (legge 5 dicembre 2005, n. 251) per quanto riguarda la recidiva, e le cosiddette «Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) e «Fini-Giovanardi» (decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2005, n. 49) rispettivamente su emigrazione e droga; ma al contempo prevede importanti e innovative misure alternative alla carcerazione, rappresentate dall'estensione al sistema penale per gli adulti di istituti come la particolare tenuità del fatto, la riparazione e la sospensione del processo con messa alla prova, oltre che una riduzione di pena per i giovani adulti come primo passo di un organico approccio a questo tema.
 

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